1. Ogni prodotto destinato alla commercializzazione all'ingrosso o al dettaglio sul territorio nazionale, le cui caratteristiche merceologiche prevedono l'apposizione di scritte, in etichetta, sulla confezione o per mezzo di libretti o fogli illustrativi, deve recare le istruzioni per l'uso, l'elenco dei componenti, l'indicazione del luogo di fabbricazione e tutte le informazioni atte a identificare il corretto modo di impiego in lingua italiana.
2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere integrate dall'enunciazione delle possibili conseguenze derivanti dall'uso errato o improprio, in lingua italiana, con scritte apposte sulla confezione o in informative cartacee all'interno della stessa, per tutti i prodotti che agiscono a diretto contatto con la cute, o che possano sortire effetti irritanti per contatto o per inalazione.
3. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere contenute in lingua italiana sulle etichette di tessuti e capi d'abbigliamento e sulla confezione degli accessori quali calze, scarpe, prodotti di pelletteria, con particolare riguardo alle tinture e alle percentuali di fibra sintetica.
1. È vietata la vendita sul territorio nazionale di qualsiasi oggetto di provenienza estera che nelle note informative di cui all'articolo 1 o nelle istruzioni per l'uso sia privo della traduzione in lingua italiana.
1. La violazione delle norme di cui agli articoli 1 e 2 è punita con un'ammenda da
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai prodotti agroalimentari, per i quali continua ad applicarsi la disciplina vigente prima della data della sua entrata in vigore.